Art. 9.

      1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti all'albo professionale.
      2. La misura della provvigione di cui al comma 1 è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione regionale competente per territorio, tenendo conto degli usi locali.

 

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      3. L'agente di spettacolo che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto deve preventivamente depositarne copia presso la commissione regionale competente per territorio.